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abbastanza urgente: trovate 2 tartarughe


luca85

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difatti la cosa è strana ma credo che abbia ragione andrea! sono in appendice B perchè è sicuramente grave reato liberarle-abbandonarle in qunato inquinano la specie loocale... cioè l'emys... anche se c'è moolta confusine.

 

qualcuno ha il testo dell'appendice B... magari si potrbbe mettere sul portale così che gli utenti possano leggerlo... io mica l'ho trovato su internet! sembra una caccia al tesoro!:rofl8yii::rofl8yii::rofl8yii:

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...ok!!aspetto che tu ci capisca qualcosa allora!!sempre che con la birra in corpo tu riesca a capirci qualcosa!!!!:laugh8kb: :laugh8kb:
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senti io mica riesco a trovarle le norme! è un casino! bisogna aspettare che qualcuno fornisca il testo dell'appendice B perchè non voglio mica stare tutto il giorno a cecarlo... ti rimandano d aun sito all'altro grandi i siti degli enti statali ityaliani! chiari e concisi!
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ok!!allora ti sei rassegnato proprio come ho fatto io...ed io ero senza birra!!:laugh8kb: allora aspettiamo chi ne sa qualcosa...però se sono in appendice B funzionerà come per le terrestri...e cioè i docs servono...:cooll:
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guarda a me tutti i negozianti hanno detto che loro non possono venderle ma che se io ne avessi avuta una non avrei dovuto fare documenti! perchè stanno in cites ma in appendice B quindi qualcosa di diverso dalle terrestri c'è... poichè le elegans (purtroppo per le emys) non sono in via d'estinzione... tutt'altro... la preoccupazione è che nnon inquinino la fauna locale! io punto sul fatto che i documenti non servono! per fortuna la mia troosti non è in cites!:laugh8kb::laugh8kb::laugh8kb:
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balarama se hai voglia di leggere vai qui:

http://www.tartaclubitalia.it/documenti/legislazione/legislazione01.htm

o direttamente qui:

http://www.tartaclubitalia.it/documenti/legislazione/download/Circ.%20CITES%20%2018-2003%20def.doc

 

non ci sono le specie ma c'è qualcosa che loro chiamano 'chiarimenti'..

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ok. la seconda è una splendida circolare... anche chiara direi ma parla soprattutto dell'allegato A e del B??? se ne sono dimenticati?

è come dico io il fatto che nella B non ci sono specie in via di estinzione così meno è chiaro meglio è!

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...boh a me parrebbe di sì...e chi lo sa?

speriamo che stasera gli esperti ci illuminino su sta cosa...anche se mi sembra di capire che anche loro hanno qualche difficoltà con le leggi delle tse...:nerd6bs:

ma tu con la tua troostii non dovresti aver nessun problema...io invece un po' di più...:baffled5wh:

beh se mi dicono che non servono i docs faccio impennare la crescita demografica del laghetto!!!

ma luca85 come mai non c'è più?l'hanno già arrestato?:laugh8kb:

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può essere!

guarda è complicato trovare la parte riguardante la detenzione di animali appertenenti all'allegato B (=appendice B!sembrerebbe! mai dare niente x certo!)... visto lo schifo di legge che hanno fatto (eccezioni fatte per i trafficanti di avorio, pellicce e tutto il resto! e poi si proccupano di specificare che gli ibridi di animali apperteneti ad allegato A o B fanno parte anch'essi dell'allegato se hanno un antenato entro 4 generazioni appartenente all'allegato! oppure se fanno specie a se! cioè sono diventati come una specie e non una rarità anche in natura!) direi che i documenti servono ma finchè non trovo il punto preciso non si può dire! suppongo!

 

ah si la troosti ho controllato e non sta in allegato... domani spunta fuori che la mettono in allegato A e mi arrestano direttamente :laugh8kb::laugh8kb::laugh8kb:!

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Ministero dell’Ambiente

 

Decreto 8 gennaio 2002

 

Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.

 

Art. 1.

1. È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

Art. 2.

1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti:

a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto;

b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, let-tera b) del presente decreto;

c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:

a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera a) dello stesso regolamento (CE);

d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi.

Art. 4.

1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, detenuti alla data di consegna del registro di detenzione, devono essere iscritti nel medesimo registro entro il 31 gennaio 2002.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì a coloro che risulteranno tenuti alla compilazione del registro, ai sensi del precedente art. 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.

3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro dovrà avvenire entro quindici giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.

4. L'iscrizione nel registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro quindici giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'art. 1, qualora risultino registrate in schede di carico e scarico vidimate dal Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve essere riportato nella tabella di carico del registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.

6. Il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è compilato dal detentore degli esemplari con le modalità indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

Art. 5.

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta elle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche che consentano la compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato.

2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, dovrà essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma.

3. Ai fini della gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere al Corpo forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 7.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F=altro.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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viene vietata l'impostazione la vendita e l'immissione in natura

quello che sò ci sono alcune regioni o cumuni che per controllare che non aumentino vogliono la denuncia dell'esemplare qua da me questo non accade

questo perchè allora il mio comune dovrebbe avere i documenti delle tartarughe che vivono nello stagnetto comunale, ma so per certo che non lo possiedono in quanto io e la mia ragazza era addetta alle tartarughe.

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a me da l'idea prima che bisogna avere un documento... poi che lo debbono avere solo chi usano gli animali in allegato B per scopi di lucro! cioè i negozianti! che quindi non possono più vendere le elegans... ma la cosa non è per niente chiara! non so proprio...
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il fatto è che da due mesi che giro per il òortal e ancora nessuno mi ha fatto vedere una legge scritta su carta! qui non si parla solo delle Trachemys Scripta Elegans ma di tutti gli animali in Allegato B! la cosa è veramente confusa! ovvio neanche le tarte del lago di villa pamphili hanno il documento ci metto la mano sul fuoco... non ci sarà neanche un addetto!
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io conosco un negozio dove so per certo che vendono le tse...stanno nella vasca con le tss...se la forestale viene da me la mando anche da loro...:cooll:

cmq non so che dire, quando un'amica di famiglia ha chiesto di denunciare la sua tarta terrestre che si è trovata in giardino le hanno detto che non sanno neppure loro cosa fare...e di mollarla da qualche parte...:angry6wn:

lei se l'è tenuta e finora nessuno le ha fatto storie..:yes4lo:

io l'anno prox il laghetto lo faccio davanti a casa..se mi trovano le turtles e mi fanno storie gli dico che in realtà io lì dentro ci tenevo i pesci rossi e le ninfee e non so come da un momento all'altro mi sono trovata dentro delle tartarughe..oppure che una nube radioattiva ha modificato geneticamente i pesci rossi e li ha fatti diventare così...:laugh8kb:

tanto si popolerà di rane e rospi :baffled5wh: e dubito che si riusciranno a vedere le tartarughe...:laugh8kb:

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ho parlato adesso con il mio veterinario

anche a lui la cosa non è molto chiara perchè hanno fatto molti casini e neanche

chi ha fatto la legge ci capisce l'unica cosa sarebbe sentire la forestale locale delle tue parti e sentire cosa ne sanno loro

 

io intanto mando una e-mail alla forestale della mia zona

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occhio che rospi e rane sono protetti... con quelli passi i guai!peggio ancora i girini!:laugh8kb::laugh8kb::laugh8kb:

vediamo se riusiamo a venirene a capo... :shocked7fl::shocked7fl::shocked7fl:

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aaaaargh!!!!per venire da me dovrebbero attraversare la strada!!!!:shocked7fl: e verrebbero inevitabilmente schiacciati dalle tre automobili che passano durante il giorno!!!!:shocked7fl: mi toccherà pagare al comune i lavori per fare il sottopassaggio!!!:laugh8kb: :laugh8kb:

 

ok andrea aspettiamo tue notizie...cioè notizie dalla tua forestale..

 

come vedi balarama non siamo solo io e te a dover prendere lezioni private di 'legislazione delle tarte'!!:baffled5wh:

ma qui non c'è nessuno di giurisprudenza che riesce a tradurre in italiano comprensibile quegli articoli legislativi???a me servirebbe la traduzione in dialetto veronese ma mi accontento dell'italiano comune...:laugh8kb:

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peggio ancora i girini!:laugh8kb::laugh8kb::laugh8kb:

 

ma le tse i girini non se li magnano????..sarebbe un problema in meno!!!!:laugh8kb: :laugh8kb: :laugh8kb:

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chi sa tra quanti giorni risponderanno ho un amico nel parco ma non ho il suo numero ed è da molto che non lo vedo vissto che non faccio più antincendio boschivo

sennò lui sapeva cosa fare

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il problema non è tradurre in italiano le leggi ma trovare il punto preciso dove si riferiscono ai possessori di animali in allegato B utilizzati non a scopo di lucro!
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ma le tse i girini non se li magnano????..sarebbe un problema in meno!!!!:laugh8kb: :laugh8kb: :laugh8kb:

si che se li mangiano e pure le troosti... ma allevarli è illegale li puoi detenere (credo) solo se ti si formano naturalmente nella tua proprietà, comunque non puoi darli come cibo alla tua tarta! purtroppo! :)

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