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durata quarantena!!


-pisoli-

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Essendo Saphira ( Nella foto qua sotto ) la nostra nuova tarta appena presa...

Volevamo sapere secondo voi quanto tempo deve stare in quarantena prima di metterla con Morpheus ( L'altra Nostra Pelusius)

ps. sistemazione temporanea prima di metterla nella vasca con Morpheus non guardatela:tongue3:

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Essendo Saphira ( Nella foto qua sotto ) la nostra nuova tarta appena presa...

Volevamo sapere secondo voi quanto tempo deve stare in quarantena prima di metterla con Morpheus ( L'altra Nostra Pelusius)

ps. sistemazione temporanea prima di metterla nella vasca con Morpheus non guardatela:tongue3:

 

ma è una pelomedusa ?

giusto ?

 

Se non ha macchie strane , se nuota dritta, e se mangia...

credo che un paio di settimane siano anche troppe.....

:laugh3::laugh3::laugh3:

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è una pelusius è diversa dalla pelomedusa..

Ha il piastrone sotto diverso e la testolina e a puntini e non un colore uniforme come le pelomedusa..

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La quarantena letteralmente sarebbe di 40 giorni....la cosa importante da considerare è che ci sono tartarughe maggiormente a rischio, perchè già per fama vanno tenute maggiormente sotto controllo prima di introderle nel proprio allevamento! Tra queste sicuramente ai primi posti troviamo le horsfieldii, le graeca...e altre tarta...per la pelomedusa, puoi tenerla sotto controllo una settimana, poi se proprio vedi che ha qualcosa che ti turba aspetta un pochino ancora....Io sono un pò un maniaco della quarantena, dopo che negli ultimi 2 anni stavo per combinare un paio di disastri, anche se con tartarughe di terra.

3 anni fa comprai invece 2 Cuora amboinensis, nello stesso negozio, per cui le tenni in quaranetna insieme, fortunatamente senza metterle con quelle che già avevo. Cono state benissimo per una settimana, poi in 2 giorni la situazione è crollata..portate dal veterinario, con tutti gli accertamenti possibili...sono morte dopo un paio di giorni. All'"autopsia" il veterinario trovò una forma di epatite...vi ho annoiato solo per dire che la quarantena è un periodo importantissimo che non va sottovalutato. Alcune volte ci facciamo prendere troppo dalla fretta di introdurre i nuovi animali insieme ai nostri!

Il mio consiglio è quello di rispettare i tempi fino alla fine, guardando e cercando di capire al massimo lo stato dell'esemplare!

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Scusate ma può capitare ke uno acquisti delle tartarughe e ke nel periodo di quarantena muoiano.Ma si può kiedere il rimborso a ki le ha vendute???Non è mica giusto ke uno acquista tarta ad un certo prezzo,a volte anke molto alto ed il tempo di tornare a casa sono già morte.
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bhe 40gg proprio no, ma ni sembra che tutti gli animali hanno o 7 o 10 gg di garanzia in caso di morte o malattie.....

stranamente la mia negoziante nella sua inesperienze mi ha cambiato una tarta che il gg dopo che l'avevo acquistata ha cominciato ad avere cose strane sulle zampine ...macchie tipo gelatinose sulle zampe....a suo dire era il cambiamento d'ambiente e l'acqua non alla stessa temperatura ....bho cmq la cambiò.....

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c'e' una legge ke dice ke c'e' uan specie di assicurazione sulla salute dell'animale...e se l'animale nn sta bene si e' tenuti al rimborso totale(con restituzione)...o alla sostituzione dell'animale
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precisamente:

 

Nel nostro Codice Civile esiste una norma (art. 1496 c.c.) che disciplina la fattispecie della “vendita di animali”, partendo dal presupposto legale che un animale è propriamente una “cosa”, ossia un bene di diritto e, pertanto, come tale, anche inalienabile, col rischio che si manifestino le predette conseguenze. Tecnicamente, secondo il linguaggio giuridico, una “malattia” sull’animale, potrebbe essere interpretata alternativamente:

1) come “vizio o difetto” della cosa venduta

2) come “mancanza di qualità” della cosa venduta

3) come “mancanza nell’oggetto di requisiti previsti secondo legge”

ad ogni succitata categoria corrisponde una distinta azione legale e, quindi, correlative fattispecie di diritto in cui può rientrare il singolo caso.

Con l’espressione “azione legale”si intende la “possibilità processuale” di cui si è anticipato, ossia la soluzione tecnico-giuridica per far fronte alla scoperta malattia. Ogni lettore può valutare dove collocare il suo “caso” e deciderne la conseguente predetta categoria ai rispettivi effetti di legge; ciò ovviamente con l’ausilio di un competente tecnico operatore del diritto per l’adozione delle norme di legge.

Nello specifico se la patologia è considerabile appartenente alla categoria dei “vizi o difetti”, essendo per legge (art 1490 c.c.) “il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, l’acquirente, se rileva presenza di patologie su di esso, ha la possibilità di accendere un giudizio contro il venditore con la cosiddetta “azione di garanzia” altrimenti definita “redibitoria”.

In concreto, egli può agire processualmente per ottenere la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione della somma versata come corrispettivo contro la restituzione dell’animale al venditore; oppure agire per la riduzione del prezzo se ha interesse a trattenere l’animale di cui magari si è nel frattempo affezionato; salva comunque la non esclusa azione di risarcimento danni in conseguenza della vendita viziata.

Il lettore però deve fare attenzione al fatto che il compratore decade dalla predetta tutela legale se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, sempre che le parti stipulanti il contratto non abbiano stabilito un diverso termine.

L’azione comunque si prescrive nel termine di un anno dalla consegna dell’animale: ciò significa che dopo il compratore, anche se volesse, non avrebbe più diritto ad adoperare questa tutela giudiziale. Occorre dunque prestare attenzione a tali barriere temporali!

Quanto alla denuncia entro gli otto giorni, è consigliabile farla per iscritto con un mezzo idoneo (fax, raccomandata r.r.) a conseguire la prova dell’avvenuto ricevimento. Si tenga conto altresì che non è dovuta tale tutela processuale in favore dell’acquirente se, al momento dell’acquisto, conosceva i vizi oppure essi erano facilmente riconoscibili.

Se l’acquirente non rispetta i due termini (8 giorni/1 anno) oppure i vizi erano rilevabili al momento dell’acquisto, egli può, comunque, trovare un’altra forma di tutela. Quale? Gli è infatti permesso legalmente di agire per l’adempimento del contratto o per la risoluzione o per il risarcimento dei danni derivati, in forza della generale normativa prevista per l’inadempimento di obbligazioni contrattuali (art 1218, 1453 c.c.), che non prevede termini perentori ove l’inadempimento si sarebbe configurato nella vendita di un bene viziato.

Un caso di inadempimento da parte del venditore è stato ritenuto dal Tribunale di Roma (sent. 14/07/1995) concernente la vendita di un cavallo purosangue da riproduzione senza l’allegato certificato di idoneità alla riproduzione, in ordine ad un cavallo sieropositivo per arterite virale equina. Di regola la “garanzia per i vizi” in materia di vendita di animali, è disciplinata da leggi “speciali”o dagli “usi locali” e quindi, solo se mancano anche questi ultimi, si applica la predetta normativa codicistica (art. 1490 c.c.) che configura la generale azione di garanzia di “cose” vendute, animali inclusi.

Se invece la malattia è considerabile come “mancanza di qualità” dell’animale venduto (art. 1497 c.c.) il compratore “ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) “purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.

Qualora infine la patologia fosse ritenuta una “mancanza nell’oggetto di requisiti previsti secondo legge” il contratto sarebbe nullo per legge (art.1418 c.c.) e l’acquirente potrebbe agire processualmente contro il venditore al fine di conseguire la declaratoria giudiziale di nullità, con restituzione della somma versata.

A differenza delle altre la garanzia di nullità non è soggetta ad alcun termine perentorio o di prescrizione.

Quanto finora detto basti a fare constatare ai presunti acquirenti danneggiati che la legge, in effetti, non è carente di “opzioni difensive” in loro favore, fermi, si intende, le difficoltà probatorie del caso.

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NOn voglio distruggere nessuna speranza, ma sfido io a trovare un commerciante che ti restituisca i soldi dopo che l'animale è morto....la legge esiste, ma da qui a rispettarla ce ne passa...

e comunque il coltello dalla parte del manico è sempre dalla loro...dato che le tarta, come anche altri rettili, io dico sempre che "sono duri a morire", nel senso che da quando si manifesta la malattia, a quando muoiono passa molto tempo...tranne nei casi fulminanti! Anche questo è il motivo per cui non esiste assicurazione.

Da quando esci dal negozio devi considerare che l'animale è il tuo...bisognerà fare anche i salti mortali per dargli tutto ciò di cui ha bisogno per vivere al meglio!

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Ah, non pensavamo che si potessero cambiare gli animali nel caso abbiano malattie che si manifestano qualche giorno dopo l'acquisto...buono a sapersi ma speriamo che stia bene....per ora è paurosa, si nasconde e scava...:smile2: Dai saphira che ce la fai!!

Per quanto riguarda la quarantena la osserveremo con attenzione nei prossimi giorni così da essere sicuri che sia in salute...

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se il negoziante non vuole restituire...ci sono le vie legali...e magari se trovi qualcosa ke nn va nel negozio lo fai anke kiudere :p...e credo ke un po tutti i negozi di animali non siano propriamente a regola come condizioni di mantenimento...

 

un anno magari e' troppo dopo la vendita...ma un mese e' gia sufficiente..

io sono riuscito a farmi sostituire una tartarughina morta nel giro di un mesetto...ma credo l'abbia fatto solo perke l'ha comprata un'amica per farmi un regalo...e il padre col venditore si conoscono... (infatti sono andato a cambiarla col padre della mia amica :p :P :p)

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