max76 10 Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 ho letto che alcuni di voi hanno le emys orbicularis, ma non e' vietata la detenzione? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pminotti 10 Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 No. In linea di massima gli esemplari nati in cattività si possono detenere. E' quindi necessario essere in possesso di un documento idoneo. (Fattura, dichiarazione cedente, ecc.) Alcuni allevatori applicano le stesse norme e moduli del CITES, pur non essendo obbligatori. Spetta alla Regione stabilire un regolamento ed è L'Ufficio regionale per la caccia e la pesca quello competente. Alcune Regioni chiedono una comunicazione, altre nulla, altre vietano tutto. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andreas 11 Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 La regione Sardegna per esempio vieta tutto...non e' possibile detenerle qui. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GipTheCrow 10 Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 qui in campana si puo tenere ma sono difficili da trovare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max76 10 Posted March 24, 2008 Author Share Posted March 24, 2008 mi sapreste dire come' per la calabria? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pminotti 10 Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 mi sapreste dire come' per la calabria? Guarda, c'ho messo tre anni a capire com'è in lombardia e non sono ancora sicuro. Prova a vedere qui: http://www.assagri.regione.calabria.it/ Ora però da errore. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max76 10 Posted March 24, 2008 Author Share Posted March 24, 2008 ho trovato questo per la calabria ,ma non vieta la detenzioone dell'animale , ma delle uova" CALABRIA L.R. 17 maggio 1996, n. 9 Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio. Art. 15 Divieti. 3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata: a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore; b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova. Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie «Rana esculenta»; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale. Art. 20 Sanzioni. 3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili ed Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000 ed alla confisca degli animali. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max76 10 Posted March 24, 2008 Author Share Posted March 24, 2008 allora? Link to comment Share on other sites More sharing options...
volitans 10 Posted March 24, 2008 Share Posted March 24, 2008 per il lazio com'e' la questione? Link to comment Share on other sites More sharing options...
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