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Nuova modifica della legge sui reati contro gli animali


giorgio

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bene bene ora tutte le forze di polizia possono intervenire sui reati contro gli animali:

 

 

http://www.animalieanimali.it/img/primopiano1.jpg

 

 

REATI CONTRO ANIMALI

FORESTALE E POLIZIE LOCALI IN PRIMA LINEA

Tutte le Forze di Polizia sono responsabili sui reati contro gli animali ma le attività di prevenzione sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.

 

E’ quanto prevede il Decreto del Ministro dell’Interno Amato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio scorso, in attuazione della Legge 189 del 2004 contro i maltrattamenti degli animali, Decreto che doveva vedere luce entro il novembre di quell’ anno con il precedente Governo.

La disposizione assegna una specializzazione ma non una esclusività al Corpo Forestale dello Stato che ha peraltro istituito a livello nazionale un Nucleo specifico per i reati a danno degli animali, organo che dovra’ sicuramente essere potenziato.

 

Ai Prefetti poi vengono assegnati compiti di coordinamento con Presidenti di Province, Sindaci, e con le altre Forze di Polizia, in particolare Carabinieri e Polizia di Stato, non dimenticando la Guardia di Finanza.

Un ulteriore passo di rafforzamento per la Legge 189 che ha iniziato a “mietere” le prime positive sentenze anche con la previsione della reclusione.

Ecco il testo integrale del Decreto Ministeriale:

 

DECRETO 23 marzo 2007

Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.

(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7-5-2007)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrat-tamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);

Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio di sussidiarieta' sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo;

Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente autorita' giudiziaria o dalla competente autorita' di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' ed il sindaco;

Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», in virtu' del quale alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato;

Ravvisata l'opportunita' che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalita' e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale;

Ritenuto, altresi', di dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attivita' di prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarita' della presenza sul territorio e per la professionalita' posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede locale;

Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attivita' svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi; Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;

Decreta:

 

Art. 1.

1. Le attivita' di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.

 

2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attivita' degli organi di cui al comma 1.

 

3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalita' del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attivita' di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalita' presente nelle due Forze di polizia, nonche' le modalita' del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.

 

4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali. Le autorita' e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.

 

Roma, 23 marzo 2007

Il Ministro: Amato

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Io non sono per nulla ottimista, invece.

 

Innanzitutto Amato ribadisce solo un concetto già esistente,

perchè non c'è nessuna novità in questo,

già con le vecchie leggi (tra l'altro migliori delle attuali)

sui maltrattamenti degli animali,

la competenza di perseguire il reato era dovere di tutte le forze dell'ordine,

(comprese persino Guardia di Finanza e Vigili Urbani!)

 

Il fatto che qualcuno lo ribadisca con decreto,

è solo la prova che le forze dell'ordine non si prendono mai l'onere,

e si passino sempre la patata bollente!! (anche esperienza personale)

 

Insomma, nulla di nuovo,

e non è una modifica alla legge, come invece molti chiedono.

Infatti quasi tutte le Associazioni animaliste stanno da tempo

chiedendo la revisione della legge 189 del 2004 sul maltrattamento degli animali, approvata dalla Destra, e ostacolata da sempre da Verdi e molte Associazioni, come wwf,

che tanto era stata fasullamente salutata come nuova conquista,

e che invece è un insulto,

e rispetto alla legge revisionata n°727 del '93 (mai abrogata ma resa inattuabile dalla sua "revisione"),

riporta persino indietro di 20 anni la giurisprudenza e mentalità comune del rispetto per gli animali.

 

Se volete saperne di più, per esempio, ci sono una marea di siti che spiegano i contrasti della attuale legge:

http://www.animalitalia.it/Leggi/modifica_727/727-INDEX.htm

 

http://www.natiliberi.org/focus18032004/legge_maltrattamenti.htm

 

http://www.vronline.it/news/art.asp?IDart=210

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Cmq,

oltre al sito del wwf italia, a cui sono iscritta,

e della LAV (l'unica che ha in parte avuto un contentino dalla nuova legge),

ho trovato un sacco di siti animalistici che parlano male di questa legge, 189/2004 , e Amato non li farà contenti solo con questo decretino..

 

Oggi leggevo questo:

http://www.animalitalia.it/

 

dove si possono dare indicazioni e partecipare alle proteste di vario tipo,

contro piccolema quotidiane ingiustizie.

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Il problema è che non si sa cosa fare.

 

Ne discutiamo anche noi.

 

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno ben altro da fare.

 

Non facciamogli perdere tempo.

 

La Guardia Forestale è li apposta.

 

Usiamola.

 

Così com'è il decreto si aggiunge alle "Grida Manzoniane".

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Il problema è che non tutti gli organi di stato sono competenti!!!

E poi ve lo dico molte tarte sequestrate se le portano loro a casa!!!!!!!!

che naturalmente non ne capiscono un cappero!!

cioè dalla padella alla brace!!

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Ragazzi, avete tutti ragione!

La cosa triste è che la ratio del decreto deriva dalla necessità di ripotenziare i ruoli esauriti di guardiacaccia e guardiapesca, in forza alle province ed oggi quasi ovunque assurdamente incorporati nelle altrettanto assurde polizie locali (provinciali in primis), cui si è tentato di ricordare il compito per cui erano nate, piuttosto che elevare multe agli automobilisti per rimpinguare le casse degli enti di riferimento.

Anche il citato contentino alla LAV, ove vi sia stato, è occasionale...

La verità è che il Corpo Forestale dello Stato ancora paga cari i fatti degli anni Settanta e le celebberrime prove di occupazione delle emittenti nell'ambito di addestramenti dai quali i Carabinieri si dissociarono in estremis... Avrebbero bisogno di un organico di molto maggiore e non di vedere le proprie competenze assegnate in concorrenza; a chi, poi...

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