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Emys


edo

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Si

Serve il certificato di origine

 

Poi devi denunciare il possesso alla Forestale, al Cites e all'Ufficio Regionale Caccia e Pesca.

 

Naturalmente puoi allevare solo esemplari nati in cattività.

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ah grazie mille.Quindi diciamo che io nel caso le prendo le devo dennciare e loro mi danno il certificato?
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L'allevatore deve rilasciarti il certificato di nascita in cattività.

 

Non è quello del Cites.

 

E' assolutamente vietata la cattura e la detenzione di esemplari selvatici.

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ATTENZIONE.

Le Emys se non hanno il CITES giallo sono assolutamente proibite in alcune regioni che recepirono la convenzione di Berna.

Qui nel Lazio sono tassativamente proibite, non si può fare neppura la cessione gratuita di esemplari denunciati nel 1995.

E' una cosa assurda ma per averle bisogna avere il nulla osta addirittura firmato dal presidente della regione!!!

Non se ne occupa il corpo Forestale ma i corpi di polizia venatori della tua regione.

In teoria anche le Hermanni sono proibite, qualcuno dovrebbe spiegarci perché le Hermanni sì e le Emys no?!

 

Ecco il testo:

L.R. 5 Aprile 1988, n. 18 Tutela di alcune specie della fauna minore (1)

 

Art. 1

La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e vulnerabili.

 

 

Art. 2

 

 

 

Nelle more dell' approvazione di una normativa generale per il conseguimento della finalita' di cui al precedente articolo, la Regione nell' ambito della propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.

 

 

Art. 3

 

 

 

Per le specie elencate nel presente articolo e' vietato:

a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;

b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;

c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell' allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalita'di cui al precedente articolo 1;

d) la distruzione o la raccolta di uova dell' ambiente naturale o la loro detenzione quand' anche vuote;

e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonche' di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall' animale, nella misura in cui cio' contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti:

 

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii);

Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata);

Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex);

Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis);

Tritone italiano (Triturus italicus);

Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus);

Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus);

Rospo comune (Bufo bufo spinosus);

Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis);

Raganella comune (Hyla arborea arborea);

Rana agile (Rana dalmatina);

Rana greca (Rana graeca);

Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta);

Tartaruga franca (Chelonia mydas mydas);

Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea);

Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi);

Testuggine d' acqua (Emys orbicularis);

Tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica mauritanica);

Emidattilo verrucoso (Hemidactylus turcicus turcicus);

Ramarro (Lacerta viridis viridis);

Lucertola muraiola (Podarcis muralis brueggemanni e Podarcis muralis nigriventis);

Orbettino (Anguis fragilis fragilis);

Luscengola (Chalcides chalcides chalcides);

Biacco maggiore (Coluber viridiflavus viridiflavus);

Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris,

Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastei, Podarcis sicula pasquinii e Podarcis sicula patrizii);

Cervone (Elaphe quatuorlineata quotuorlineata);

Saettone (Elaphe longissima longissima ed Elaphelongissima romana);

Biscia dal collare (Natrix natrix helvetica);

Biscia tassellata (Natrix tessellata tessellata);

Coronella della Gironda (Coronella girondica);

Vipera dell' Orsini (Vipera ursinii ursinii).

 

E' vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d' acqua dolce (Austropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce (Potamon fluviatile fluviatile) non provenienti da allevamento.

 

La cattura di tutte le specie del genere Helix (chiocciola)e' vietata da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole.

La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma e' consentita per una quantita' giornaliera di 1 chilogrammo per persona.

 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli appartenenti alle universita', agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati, autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

 

Art. 4

 

Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vietal' esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza.

 

Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l' origine e la destinazione.

 

 

Art. 5

 

Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purche' appartenenti alla fauna autoctona.

 

 

Art. 6

 

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla confisca degli animali.

 

 

Art. 7

 

Sono incaricati dell' osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.

 

 

 

Note :

 

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 aprile 1988, n.11

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grazie.quindi se un privato vuole cedermele mi devo assicurare che abbia tutti i documenti in regola
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